Licenziamento illegittimo per mancata adozione di ragionevoli accomodamenti.

Chiamata a giudicare il ricorso di un lavoratore licenziato per impossibilita sopravvenuta della prestazione a seguito del giudizio di inidoneità del medico competente, la Cassazione, con la sentenza n. 4624 del 2.3.2026, ha fissato importanti principi in tema di obbligo di repechage e di accomodamenti ragionevoli.

In particolare ha ribadito che la sopravvenuta inidoneità alla mansione del lavoratore obbliga il datore ad adibire il dipendente ad una mansione diversa, anche inferiore, dalla precedente divenuta incompatibile con il suo stato di salute. 

In tali casi il datore di lavoro deve ad adottare ogni ragionevole accomodamento (art. 3 co. 3-bis d.lgs. 216/03). Rappresentando il recesso solo l’estrema ratio.

Inoltre, ai fini della legittimità del licenziamento è necessario che l’inidoneità sia stata accertata da enti o strutture pubbliche oppure che il giudizio del medico competente, di per sé solo insufficiente, sia confermato dall'azienda sanitaria locale territoriale, adita dal datore ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81 del 2008.