Nel commento pubblicato su “Avv. Luigi Funari”, l’articolo “Licenziamento illegittimo per mancata adozione di ragionevoli accomodamenti” analizza la sentenza Cass. n. 4624 del 2 marzo 2026 sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. La Corte ribadisce l’obbligo di repechage: il datore deve verificare e proporre l’assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, se compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il recesso è ammesso solo come extrema ratio, dopo l’adozione di ogni ragionevole accomodamento previsto dall’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. 216/2003.