Licenziamento illegittimo per mancata adozione di ragionevoli accomodamenti.

Nel commento pubblicato su “Avv. Luigi Funari”, l’articolo “Licenziamento illegittimo per mancata adozione di ragionevoli accomodamenti” analizza la sentenza Cass. n. 4624 del 2 marzo 2026 sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. La Corte ribadisce l’obbligo di repechage: il datore deve verificare e proporre l’assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, se compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il recesso è ammesso solo come extrema ratio, dopo l’adozione di ogni ragionevole accomodamento previsto dall’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. 216/2003.

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