La P.A. deve risarcire il danno per ritardata o mancata adozione di provvedimenti organizzativi.

La Pubblica Amministrazione deve risarcire il danno arrecato per la mancata e/o ritardata adozione dei provvedimenti organizzativi che si rendono necessarie per il conferimento di incarichi dirigenziali.

Tale mancato adempimento determina la perdita della chance di ottenere quegli incarichi e, di conseguenza, la retribuzione variabile e l’indennità di risultato.

Il dipendente deve dimostrare il diritto e l’inadempimento della P.A., mentre il datore di lavoro deve dimostrare fatti estintivi o impeditivi. Il danno può essere liquidato equitativamente, includendo danni indiretti e mediati. 

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione sez. Lavoro nella recente ordinanza n. 11508 del 27.04.2025: 

“La violazione dell’obbligazione della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all’adozione dei provvedimenti organizzativi interni necessari per il conferimento degli incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l’indennità di risultato. A tal fine, egli è tenuto esclusivamente ad allegare la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; il datore di lavoro è gravato, invece, dell'onere della prova dei fatti estintivi o impeditivi e l'altrui pretesa o della dimostrazione che il proprio inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile. Una volta avvenuto ciò, il danno subito dal lavoratore per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e dell’indennità di risultato, Conseguente all’inadempimento della P.A, all’obbligo di procedere all’adozione del regolamento organizzativo interno a tal fine necessario, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa; in proposito, il dipendente che assume di aver avuto chance di prevalere su altri potenziali concorrenti deve allegare L’esistenza di tale danno e degli elementi costitutivi dello stesso, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità.”

Questo principio può trovare applicazione in tutti i rapporti di lavoro del pubblico impiego, laddove l'Amministrazione utilizza affidamenti non formali o comunque non rispettosi degli adempimenti previsti dalla legge e, soprattutto, dei CCNL. 


Penso, in particolare modo, agli incarichi ddi Direzione di Struttura complessa degli ospedali del SSN che vengono affidati con il sistema della sostituzione del titolare, i c.d. "facenti funzioni", per il quale è prevista un'indennità di gran lunga inferiore a quella riconosciuta al titolare.

Al riguardo, sebbene è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non spetta l'indennità piena, questa recente pronuncia apre la strada per il riconoscimento del danno consistente nella perdita di chance.