La Cassazione (Sez. Lavoro, ord. 2 luglio 2026) chiarisce che la sospensione cautelare nel pubblico impiego contrattualizzato ha natura interinale e non sanzionatoria: non può quindi determinare una perdita economica definitiva quando l’esito disciplinare non giustifica il sacrificio subito. Nel caso esaminato, a fronte di una lunga sospensione e della mancata corresponsione delle differenze retributive, il procedimento penale si è ridimensionato e quello disciplinare si è concluso con una sospensione di soli 30 giorni. La Suprema Corte valorizza il principio di corrispettività tra prestazione e retribuzione e riconduce l’istituto alla sua funzione cautelare, affermando il diritto alla restitutio in integrum (di natura retributiva, non risarcitoria) quando viene meno la ragione della compressione economica.