
Con la sentenza n. 14750 del 24 luglio 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (TAR Lazio) fornisce una chiara ricostruzione dei principi giurisprudenziali in materia di tutela risarcitoria in caso di illegittima esclusione da una procedura concorsuale, evidenziando le conseguenze giuridiche che ne derivano sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale.
Di particolare rilevanza è la conferma dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di competenza, secondo cui la domanda risarcitoria deve essere proposta dinanzi al giudice che ha già conosciuto della legittimità dell’atto lesivo. Ciò vale anche nel caso in cui la domanda venga presentata in via autonoma entro il termine di decadenza di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. Tale soluzione, coerente con il principio di concentrazione delle tutele, garantisce una protezione più efficace e completa del diritto leso.
Nel merito, il TAR Lazio conferma che, in caso di annullamento giurisdizionale dell’atto di concorso e conseguente riapprovazione della graduatoria, al ricorrente spetta la retrodatazione giuridica della nomina. Sul piano economico, tuttavia, non possono essere riconosciute automaticamente le retribuzioni perse, in quanto non è stata prestata attività lavorativa. Pertanto, il danno patrimoniale può essere quantificato nella misura del 50% delle differenze retributive spettanti nel periodo di mancata assunzione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
In relazione al danno da perdita di chance, che comprende sia il danno curriculare che quello di immagine, è necessaria da parte del ricorrente la dimostrazione, seppur in via presuntiva e probabilistica, della concreta possibilità di conseguire il bene della vita leso dall’attività amministrativa illegittima.