
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1009/2026, ritorna sul tema della risarcibilità del danno da perdita di chance, ricostruendo i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa.
Il Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che la chance, per essere giuridicamente ed economicamente rilevante, non può avere la consistenza di una mera aspettativa di fatto, non può essere una mera speranza, ma deve tradursi nella concreta ed oggettiva possibilità di conseguire un determinato risultato.
Il danno da perdita di chance consiste, dunque, nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
Il ricorrente che ne richiede giudizialmente il risarcimento è tenuto a dimostrare l’esistenza e l’apprezzabile consistenza della possibilità perduta, nonché il nesso causale con la condotta colpevole dell’amministrazione.
La prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni e con il ricorso al calcolo di probabilità. Ma, da questa pronuncia deriva per il danneggiato un rafforzamento dell’onere probatorio, imponendogli dimostrare non solo l’esistenza di un comportamento amministrativo illegittimo, che, come ricorda il Consiglio di Stato costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpa della P.A., ma anche il nesso concreto tra tale condotta e la perdita di un risultato utile non meramente eventuale.
Particolare attenzione occorrerà prestare nella ricostruzione dei fatti e dei provvedimenti che dovrà essere puntuale e circostanziata, nella completezza della documentazione da allegare al ricorso, nonché nel produrre delle valutazioni tecniche idonee a dimostrare che l’esito favorevole era una concreta probabilità e non solo una possibilità astratta.
Questi gli insegnamenti di cui dovremmo tenere conto nell'instaurazione dei giudizi dinanzi ai Giudici Amministrativi per ottenere il risarcimento del danno conseguente a procedimenti, commissari o omissivi, della Pubblica Amministrazione.
Consiglio di Stato, sez. VII° - sentenza 9 febbraio 2026 n. 1009.
