Mansioni superiori nel pubblico impiego: quando spettano le differenze retributive.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta automaticamente un avanzamento di carriera, ma può dare diritto al riconoscimento economico delle attività effettivamente svolte. È questo il principio ribadito dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n.552/2026, che offre un utile chiarimento sul rapporto tra mansioni di fatto e inquadramento contrattuale

Il principio di fondo

La disciplina di riferimento è l’art.52 del D. Lgs.165/2001, secondo cui il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, salvo particolari ipotesi previste dalla legge.

Tuttavia, quando il lavoratore svolge in modo prevalente, continuativo e sostanziale mansioni riconducibili a una categoria superiore, ha diritto alle differenze retributive corrispondenti. 

Cosa deve provare il lavoratore

Per ottenere il riconoscimento economico non basta una semplice allegazione generica. È necessario dimostrare:

  • quali attività sono state svolte concretamente;
  • che tali attività corrispondono a una categoria superiore;
  • che le mansioni superiori sono state svolte in modo prevalente sotto il profilo:
  • qualitativo,
  • quantitativo,
  • temporale.

La prova può derivare da documenti, ordini di servizio, atti istruttori e testimonianze coerenti. 

La distinzione tra categoria C e categoria D

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le attività svolte dalla lavoratrice non fossero meramente esecutive o di segreteria, ma implicassero una autonoma elaborazione di atti istruttori e una gestione qualificata dei procedimenti.

Questo elemento è stato decisivo per ricondurre le mansioni alla categoria D e non alla categoria C. 

Conseguenze pratiche

La decisione conferma un orientamento importante:

  • lo svolgimento di mansioni superiori non comporta l’inquadramento automatico nella categoria superiore;
  • ma può generare il diritto a percepire la differenza di trattamento economico;
  • il datore di lavoro pubblico, se ha utilizzato illegittimamente il dipendente, resta comunque obbligato a corrispondere quanto dovuto. 

Conclusione

La sentenza valorizza il principio di effettività della prestazione lavorativa: nel pubblico impiego conta non solo la qualifica formale, ma soprattutto il contenuto concreto delle mansioni svolte.

Quando queste superano stabilmente il livello di appartenenza, il lavoratore può ottenere il giusto riconoscimento economico.