
Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non comporta automaticamente un avanzamento di carriera, ma può dare diritto al riconoscimento economico delle attività effettivamente svolte. È questo il principio ribadito dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro n.552/2026, che offre un utile chiarimento sul rapporto tra mansioni di fatto e inquadramento contrattuale.
La disciplina di riferimento è l’art.52 del D. Lgs.165/2001, secondo cui il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, salvo particolari ipotesi previste dalla legge.
Tuttavia, quando il lavoratore svolge in modo prevalente, continuativo e sostanziale mansioni riconducibili a una categoria superiore, ha diritto alle differenze retributive corrispondenti.
Per ottenere il riconoscimento economico non basta una semplice allegazione generica. È necessario dimostrare:
La prova può derivare da documenti, ordini di servizio, atti istruttori e testimonianze coerenti.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le attività svolte dalla lavoratrice non fossero meramente esecutive o di segreteria, ma implicassero una autonoma elaborazione di atti istruttori e una gestione qualificata dei procedimenti.
Questo elemento è stato decisivo per ricondurre le mansioni alla categoria D e non alla categoria C.
La decisione conferma un orientamento importante:
La sentenza valorizza il principio di effettività della prestazione lavorativa: nel pubblico impiego conta non solo la qualifica formale, ma soprattutto il contenuto concreto delle mansioni svolte.
Quando queste superano stabilmente il livello di appartenenza, il lavoratore può ottenere il giusto riconoscimento economico.