
Cassazione, sez. lavoro, ordinanza del 24.11.2025 n. 30781.
Questa ordinanza affronta l’interessante tema della qualificazione del rapporto di lavoro nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale. A titolo di esempio, il rapporto di un ingegnere all’interno di una società di ingegneria.
In tali casi l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata, non agevolmente apprezzabile a causa delle modalità concrete di svolgimento del rapporto. Per tale motivo, è necessario fare riferimento a dei criteri complementari e sussidiari: la collaborazione e la continuità delle prestazioni, l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l’assoggettamento al potere direttivo di quest’ultimo, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Si è parlato di “doppia alienità”, dell’organizzazione e del risultato: la prestazione lavorativa si svolge nel contesto di un’attività produttiva “altrui” (etero-organizzazione) che produce un risultato solo nella sfera giuridico-patrimoniale del titolare dell’organizzazione e dei mezzi di produzione.
Il giudice deve valutare tutti questi elementi del rapporto con una lettura sistematica ed integrata, nel loro insieme, e non isolatamente gli uni dagli altri.
Con la riaffermazione di tali principi questa pronuncia fornisci riferimenti utili per chi si trova a dover qualificare la natura, subordinata o autonoma, di un rapporto di lavoro avente ad oggetto prestazioni di natura intellettuale o professionale.