
Nei concorsi pubblici è legittima la valutazione dei candidati attraverso procedure automatizzate, anche mediante l’utilizzo di intelligenza artificiale, purché sia assicurato un controllo umano effettivo capace di intercettare errori meramente formali e salvaguardare la posizione sostanziale sottesa alle dichiarazioni rese dai candidati.
Questo il contenuto della riserva di umanità. La supervisione umana deve condurre alla correzione dell’errore meramente formale. L’automatismo della mancata considerazione del requisito utile non può tradursi in cieca espulsione del candidato.
Per tale motivo, è stata dichiarata l'illegittimità dell’esclusione di un candidato per la mancata valutazione di un requisito da lui, erroneamente, indicato in una sezione diversa da quella prevista nel modulo di partecipazione.
Questo importante principio è stato ribadito dalla recente del Tar Lazio (sentenza n. 1895 del 2 febbraio 2026) che ha richiamato alcuni importanti precedenti del Consiglio di Stato (su tutte sent. 2270/2019) calandole nella realtà odierna in cui le applicazioni della AI stanno diventando sempre più comuni.