Caporalato e rider.

Di recente il GIP di Milano ha disposto il controllo giudiziario nei confronti di una delle più importanti società del “food delivery”. Pur trattandosi di una misura cautelare, che dovrà essere confermata all’esito del giudizio, ci induce ad alcune riflessioni sul coordinamento tra i profili penalistici del “caporalato” e quelli giuslavoristici della qualificazione del rapporto di lavoro dei rider.

Tale provvedimento, finalizzato a monitorare e bonificare una situazione di potenziale sfruttamento, è stato adottato ai sensi dell’art. 3 L. 199/2016 (“Controllo giudiziario e rimozione delle condizioni di sfruttamento”), essendo stati ritenuti sussistenti gli indici previsti dall’art. 603-bis, co. 3 n.ri 1 e 2 cod. penale (“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”). Ovvero, la corresponsione di retribuzioni difformi da quelle previste dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, e/o la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie.

L’art. 2 d. lgs. 81/2015 ha esteso il trattamento economico e normativo della subordinazione alle collaborazioni organizzate dal committente, quali quelle dei rider “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente ...... mediante piattaforme anche digitali”. La legge precisa che questa estensione non opera laddove siano stati stipulati CCNL di settore da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, che garantiscono la piena tutela dei lavoratori. 

Dalle poche informazioni disponibili, nel caso di Milano il CCNL applicato non è stato considerato idoneo ad escludere le tutele previste per i lavoratori subordinati, a causa della denunciata mancanza di rappresentatività delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo collettivo. Da qui l’ipotesi contestata dello sfruttamento di circa 40.000 ciclofattorini. 

L'amministratore giudiziario nominato affiancherà i vertici aziendali al fine di sanare eventuali situazioni di sfruttamento. In questo caso, La minaccia della sanzione penale mira ad assicurare l'osservazione delle norme poste a tutela dei diritti dei lavoratori.E' bene ricordare che spetta al Giudice del Lavoro verificare se le condizioni concrete in cui i rider svolgono la loro attività sono tali da consentire il riconoscimento del trattamento economico e normativo del lavoro subordinato o se, invece, debbano essere considerati lavoratori autonomi. Tenendo bene a mente il principio ribadito da Cassazione Lavoro, sent n. 28772/2025, secondo cui l'art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 non introduce una nuova fattispecie, accanto a quelle del lavoro autonomo e del lavoro subordinato, ma rende applicazione "la disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono legittimamente essere pattuiti come di lavoro autonomo."