
La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII 24.06.2026 n.5061 offre dei chiarimenti importanti in materia di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tema centrale per l’accesso alla seconda fascia della docenza universitaria. Validi però per tutte le procedure concorsuali del pubblico impiego.Nel caso esaminato, una ricercatrice aveva impugnato l’esito negativo della procedura ASN. Dopo il ricorso al TAR Lazio, poi confermato in appello, il Consiglio di Stato ha ribadito un principio essenziale: la commissione deve valutare correttamente i titoli e non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento.
La candidata aveva partecipato alla procedura per il settore concorsuale di fisica applicata, didattica e storia della fisica. La commissione l’aveva giudicata non idonea, pur riconoscendo che:
Il punto critico riguardava un titolo specifico, legato a un’esperienza professionale come cofondatrice di una start-upattiva in ambito di ricerca e innovazione, con produzione di brevetti. Secondo i giudici, tale esperienza era stata non correttamente valutata dalla commissione.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella della commissione, ma può verificare se la decisione sia:
Uno dei passaggi più rilevanti riguarda il divieto di integrare dopo il processo la motivazione dell’atto. In altri termini:
La sentenza evidenzia che non è possibile confondere titoli diversi.Nel caso concreto, la commissione aveva sovrapposto:
Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di ambiti distinti, che devono essere valutati separatamente.
La decisione conferma anche che il giudice può condannare l’amministrazione al rilascio del provvedimento richiestoquando non residuano ulteriori margini di discrezionalità. Si tratta di un principio importante, e valido per tutte le procedure concorsuali, perché rafforza la tutela del candidato, evitando un inutile rinvio alla commissione.
Questa pronuncia ha rilievo non solo per il caso concreto, ma per tutte le procedure di selezione universitaria e concorsuali in genere. Il messaggio è chiaro: le commissioni devono applicare i criteri in modo preciso, coerente e trasparente, il cui rispetto è sindacabile dal Giudice Amministrativo.Per i candidati, questo significa che una valutazione negativa può essere contestata quando:
La sentenza del Consiglio di Stato sull’ASN conferma alcuni principi fondamentali del diritto amministrativo:
Si tratta di un orientamento che rafforza la qualità delle procedure concorsuali e tutela maggiormente i partecipanti alle selezioni.