Nella pagina “Commenti” del sito “Avv. Luigi Funari”, l’articolo “Caporalato e rider.” prende spunto dal controllo giudiziario disposto dal GIP di Milano verso una primaria società di food delivery per discutere l’intersezione tra il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e la qualificazione giuslavoristica del rapporto dei rider. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 3 L. 199/2016, mira a monitorare e rimuovere condizioni potenzialmente abusive, richiamando indicatori come retribuzioni difformi dai CCNL o sproporzionate e violazioni reiterate di riposi e ferie. La misura cautelare, pur da confermare nel merito, evidenzia come la leva penalistica possa fungere da presidio per l’effettività delle tutele lavoristiche.
Nel commento pubblicato su “Avv. Luigi Funari”, l’articolo “Licenziamento illegittimo per mancata adozione di ragionevoli accomodamenti” analizza la sentenza Cass. n. 4624 del 2 marzo 2026 sul licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. La Corte ribadisce l’obbligo di repechage: il datore deve verificare e proporre l’assegnazione a mansioni diverse, anche inferiori, se compatibili con lo stato di salute del lavoratore. Il recesso è ammesso solo come extrema ratio, dopo l’adozione di ogni ragionevole accomodamento previsto dall’art. 3, co. 3-bis, d.lgs. 216/2003.
L’articolo esamina la possibilità per il datore di lavoro di imporre la fruizione delle ferie e chiarisce i confini entro cui tale potere può essere esercitato. Richiamando l’art. 36 Cost., l’art. 2109 c.c. e l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003, si ribadisce la natura fondamentale e irrinunciabile del diritto alle ferie e l’obbligo di un effettivo godimento, non sostituibile ordinariamente da indennità. Particolare attenzione è dedicata al caso in cui il lavoratore abbia esaurito ferie e permessi: l’imposizione di ferie “in negativo” o anticipate è, di regola, illegittima salvo diversa previsione collettiva o accordo. In chiave operativa, si evidenziano i rischi sanzionatori e risarcitori e l’onere datoriale di provare di aver informato correttamente il dipendente e consentito la fruizione.